Art. 10.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:

      «Se la donna è di età superiore a quattordici anni può rivolgersi al consultorio o al medico e richiedere l'interruzione della gravidanza senza bisogno dell'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
      Se la donna è di età inferiore a diciotto anni, il consultorio o il medico, avvalendosi eventualmente di specialisti, valuta con la donna stessa se le circostanze consentono di informare chi esercita la patria potestà o la tutela».

      2. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le parole: «inferiore ai diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai quattordici anni».
      3. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «salute» sono inserite le seguenti: «, fisica o psichica,».