1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:
«Se la donna è di età superiore a quattordici anni può rivolgersi al consultorio o al medico e richiedere l'interruzione della gravidanza senza bisogno dell'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Se la donna è di età inferiore a diciotto anni, il consultorio o il medico, avvalendosi eventualmente di specialisti, valuta con la donna stessa se le circostanze consentono di informare chi esercita la patria potestà o la tutela».
2. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, le parole: «inferiore ai diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai quattordici anni».
3. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «salute» sono inserite le seguenti: «, fisica o psichica,».